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REGIO DECRETO 9 aprile 1923, n. 719

Che concede amnistia e indulto per reati comuni e militari. (023U0719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze e con i ministri della guerra e della marina;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È concessa amnistia:

a) per tutti i reati per i quali sia comminata, anche congiuntamente, una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ad un mese od una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire mille:

b) per il reato di duello previsto dagli articoli 237, 238, 239, n. 3, 241, 244 del Codice penale;

c) per tutti i reati di lesioni personali volontarie quando il fatto non abbia prodotto malattia od incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni o se l'una o l'altra non abbiano durato più di dieci giorni;

d) per il reato di lesioni personali colpose previsto nell'art. 375, n. 1 Codice penale;

e) per i reati contro la proprietà previsti nel titolo X, libro II del Codice penale, esclusi i reati contemplati negli articoli 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413. nn. 1, 2 e 3, 414, 415, 416, 421, 424 capoverso e 425 Codice stesso purché il valore delle cose sottratte o l'importo del danno sia lievissimo.