stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 683

Contenente norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza dei professori universitarii, dei soprintendenti e direttori per le antichità e belle arti e dei capi d'Istiuto e professori delle RR. scuole medie e normali. (023U0683)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-4-1923 al: 25-2-1924
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 7 del Nostro decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Entro il 31 dicembre 1923 saranno dispensati dal servizio, udito il Consiglio dei ministri, i professori straordinari ed ordinari delle RR. Università e dei RR. Istituti di istruzione superiore e i direttori e vice-direttori di Istituti scientifici, annessi alle Università od autonomi, i quali si trovino in una delle condizioni seguenti:

a) di non poter più adempiere con efficacia al loro ufficio;

b) di aver dimostrata scarsa assiduità e diligenza nell'insegnamento, o di aver contravvenuto abitualmente agli altri obblighi di legge;

c) di aver esercitato le proprie funzioni in modo da menomare la dignità del grado ovvero da demeritare la pubblica stima e fiducia nell'opera loro.