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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 663

Che estende alle nuove Provincie tutte le disposizioni vigenti nel Regno in materia di monete metalliche e di biglietti di Stato. (023U0663)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che autorizza il Governo a dare piena ed intiera esecuzione al Trattato di pace concluso a San Germano il 10 settembre 1919;
Veduta la legge 19 settembre 1920, n. 1778, che approva il Trattato concluso a Rapallo il 12 novembre 1920;
Veduta la legislazione in materia monetaria e di circolazione dei biglietti di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono estesi alle nuove Provincie la legge 24 agosto 1862, n. 788, sulla unificazione del sistema monetario ed il R. decreto 21 febbraio 1894, n. 50, convertito nella legge 22 luglio 1894, n. 339, circa i biglietti di Stato, nonché tutte le altre disposizioni vigenti nel Regno in materia di monete metalliche e di biglietti di Stato.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.