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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 661

Che autorizza una 27ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1922-923, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro. (023U0661)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 17.377.130, rimane disponibile la somma di L. 2.622.870;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923, è autorizzata una 27ª prelevazione nella somma di lire duecentoquarantamila (L. 240.000) da assegnarsi, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 55. Spese per l'Ufficio di presidenza
del Coniglio dei ministri . . . . . . . . . . . . . 90.000 --

Cap. n. 53. Spese casuali della Presidenza del
Consiglio dei ministri . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 --

Cap. n. 30. (aggiunto). Assegni e compensi per
lavori prestati nell'interesse del Collegio
arbitrale di cui all'art. 5 del D. L. 17 gennaio
1918, n. 1698, ecc . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 --

Ministero delle finanze.

Cap. n. 2. Spese d'ufficio . . . . . . . . . . . . . . 20.000 --

Ministero dell'industria e del commercio.

Cap. n. 77-IV (di nuova istituzione). Contributo
nelle spese sostenute dalla Delegazione italiana
di sindaci e presidenti di Camere di commercio
per la visita in Inghilterra . . . . . . . . . . . . 50.000 --

----------
240.000 --
----------

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.