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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 658

Che provvede per la continuazione della erogazione, in regime transitorio, dei sussidi di disoccupazione nelle nuove provincie. (023U0658)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209, che estende ai territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul collocamento e sulla disoccupazione;
Visto il R. decreto 31 agosto 1921, n. 1269, relativo alla sistemazione amministrativa per le nuove provincie;
Considerata la necessità di fornire i mezzi per continuare l'erogazione dei sussidi ai disoccupati nelle nuove provincie, i quali non abbiano raggiunto i 24 versamenti quindicinali per aver diritto al sussidio in regime assicurativo;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al pagamento dei sussidi di cui all'art 9 del R. D. 5 febbraio 1922, n. 209, dopo esauriti i fondi di cui all'art. 10 del R. decreto medesimo, sarà provveduto con i residui della gestione dei sussidi di disoccupazione a carico dello Stato previsti dai decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670; 24 luglio 1917, n. 1185; 17 novembre 1918, n. 1698; 17 novembre 1918, n. 1911; 5 gennaio 1919, n. 6; 9 febbraio 1919, n. 212, nonché dai Regi decreti 7 settembre 1919, n. 1679, e 6 aprile 1920, n. 409, e dai decreti-legge 7 giugno 1920, n. 823; 19 ottobre 1919, n. 2214; 30 gennaio 1921, n. 39; 17 luglio 1921, n. 956, e dalla legge 15 febbraio 1923, n. 483.