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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 637

Col quale si stabiliscono le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione censuaria centrale. (023U0637)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, colla quale il Governo del Re è autorizzato a riordinare il sistema tributario;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 col quale fu disposta la revisione generale degli estimi catastali;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 231, col quale venne, fra l'altro soppressa la Commissione censuaria centrale con riserva di ricostituzione;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La Commissione censuaria centrale è composta di 12 membri effettivi e di 3 supplenti, nominati dal Ministro delle finanze.

La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze ed è presieduta dal Ministro o dal vice presidente da lui nominato fra i membri effettivi.

Il direttore generale del Catasto, o in caso di assenza un funzionario da lui designato, ha facoltà d'intervenire alle sedute della Commissione e di prendere parte alle discussioni senza diritto di voto.

L'Ufficio di membro della Commissione censuaria centrale è gratuito. Spettano soltanto ai membri della Commissione che non risiedono a Roma, le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura che sarà stabitita dal Ministro.

Le indennità stesse di viaggio e di soggiorno spettano a tutti i Commissari per ogni giorno di permanenza fuori di Roma per incarichi speciali dipendenti dal compito affidato alla Commissione.