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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 674

Che proroga il termine di cui all'art. 25 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, concernente la estensione ai territori annessi della legge comunale e provinciale. (023U0674)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-4-1923 al: 1-9-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio o per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9, che estende la legge comunale e provinciale ai territori annessi;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 25 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9, è prorogato di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.