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REGIO DECRETO 4 marzo 1923, n. 650

Che reca norme per l'applicazione dell'art. 1 del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, riguardante le norme per la dispensa dal servizio degli impiegati postali, telegrafici e telefonici. (023U0650)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta dal Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nei riguardi del personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni la facoltà di dispensa data al Governo in virtù dell'art. 1 del decreto Reale 25 gennaio 1923, n 87, si esplicherà in corrispondenza al numero o alle categorie dei posti soppressi, anziché al numero e ai gradi dei medesimi.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzella ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARÒ.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.