stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 647

Riguardante le tariffe per la trasmissione fonica dei telegrammi destinati agli abbonati al telefono. (023U0647)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  22-4-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto l'art. 34 delle norme speciali pel servizio telegrafico approvato col R. decreto n. 637 del 20 giugno 1909;
Visto il R. decreto n. 1079 del 23 agosto 1912, col quale fu istituito, in via di esperimento, presso alcune reti, il servizio della trasmissione fonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati;
Riconosciuta la necessità di aumentare le tariffe stabilite con lo stesso R. decreto del 23 agosto 1912, allo scopo di eliminare o quanto meno ridurre la passività derivante al bilancio per effetto del predetto servizio;
Udito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Dal 1° aprile 1923 le tariffe per la trasmissione fonica dei telegrammi destinati agli abbonati al telefono e da essi spediti è stabilita come segue:

L. 0,30 per ogni telegramma di 20 parole o frazione di 20 parole e L. 0.20, per ogni serie successiva di 20 parole o frazione di serie.

È dovuto inoltre un diritto fisso di L. 15 da versarsi all'atto della domanda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARÒ.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.