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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 638

Che modifica quello 3 dicembre 1922, n. 1596, concernente le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli insegnanti delle scuole medie e normali. (023U0638)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-4-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 3 dicembre 1922, n 1596, concernente le tabelle degli stipendi e le norme di carriera, degli insegnanti delle scuole medie e normali;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1596, è sostituito il seguente:

«Nei casi previsti dai due precedenti commi la dichiarazione di opzione dovrà avvenire entro due mesi dalla data del presente decreto ed avrà effetto con l'anno scolastico 1923-924. In mancanza di tale opzione saranno assegnati ai predetti insegnanti i nuovi stipendi e gli obblighi d'orario corrispondenti, sempre con effetto dall'anno scolastico 1923-924».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.