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REGIO DECRETO 22 marzo 1923, n. 642

Che modifica la composizione della Commissione per la formazione dell'albo dei ragionieri, per i territori della Venezia Giulia a norma del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 279. (023U0642)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 279, che estende alle nuove Provincie la legge e il regolamento sull'esercizio della professione di ragioniere;
Sulla proposta del guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Udito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A far parte della Commissione che a norma dell'art. 5 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 279, dovrà formare l'albo dei ragionieri per i territori della Venezia Giulia, saranno chiamati un rappresentante della Camera di commercio per la provincia di Trieste, avente sede a Trieste e uno della Camera di commercio per la provincia d'Istria, con sede a Rovigno. Nella scelta di essi, il presidente della Corte di appello di Trieste si atterrà alla designazione che ne sia fatta, rispettivamente, dalla Presidenza di dette Camere.

Nelle deliberazioni delle Commissione, a parità di voti, prevale il voto del presidente.