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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 570

Istituzione di Collegi di probiviri. (023U0570)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-4-1923 al: 15-12-2010
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Art. 1


N.
570. Regio decreto 8 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituiscono in Udine, in virtù dell'art. 2 del D.L. 13 ottobre 1918, n. 1672, i Collegi di probiviri per le industrie del legno, metallurgiche, meccaniche e della lavorazione dei metalli, estrattive e delle costruzioni edilizie, chimiche, elettriche, poligrafiche e della carta con giurisdizione sul territorio del mandamento omonimo, e si estende al territorio pure del mandamento la giurisdizione del Collegio di probiviri per le industrie tessili istituito con D. L. 22 dicembre 1918, n. 2020.