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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 356

Contenente le norme per la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati, moduli, pubblicazioni e carte valori postali dell'Amministrazione P. T. T. (023U0356)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-4-1923 al: 14-5-1925
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il Testo Unico delle leggi postali, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto il decreto Reale del 17 dicembre 1922, n. 1708;
Visto il decreto Reale del 21 dicembre 1922, n. 1823, che abroga l'art. 35 della legge 18 luglio 1917, n. 1143;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quelle delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È riservato allo Stato, a fine di pubblicità commerciale industriale e professionale, l'uso degli spazi disponibili sibili sugli stampati, moduli, pubblicazioni e carte valori postali della Amministrazione postale telegrafica e telefonica, sulle pareti, vetrine e altre superfici degli stabilimenti dipendenti dall'Amministrazione stessa e in genere su tutte le cose di pertinenza della medesima, nonché su speciali tabelloni da applicarsi alle cassette postali di impostazione.

Allo Stato è parimenti riservato il diritto di effettuare qualsiasi altra forma di pubblicità che potrà in seguito esercitare in connessione diretta o indiretta coi servizi dipendenti dalla predetta Amministrazione.