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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 609

Concernente la rinnovazione dei Consigli di determinate istituzioni di previdenza. (023U0609)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 41, che reca norme per la rinnovazione delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori;
Ritenuta l'opportunità di procedere per alcuni Consigli o Commissioni anche alla rinnovazione di altre categorie di membri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a procedere alla rinnovazione dei seguenti Consigli e Comitati:

1. Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni.

2. Comitato amministratore della Cassa nazionale di maternità.

3. Consiglio superiore della Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro.