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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 603

Col quale viene modificato l'art. 2 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 948, relativo all'ufficio delle leggi e dei decreti presso il Ministero della marina. (023U0603)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 109, che detta norme per la costituzione dei Gabinetti dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;
Visto il R. decreto 28 luglio 1911, n. 948, che istituisce un ufficio delle leggi e dei decreti presso il Ministero della marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 2 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 948, è abrogato e sostituito dal seguente:

«L'ufficio delle leggi e dei decreti è aggregato al gabinetto di S. E. il Ministro».

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.