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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 596

Concernente il funzionamento degli stabilimenti postali, telegrafici e telefonici. (023U0596)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legga 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2100, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'Amministrazione delle poste e dei servizi elettrici, indipendentemente dalle attribuzioni assegnate agli organi direttivi nelle Provincie, provvede all'esecuzione dei suoi servizi nei riguardi del pubblico mediante i seguenti stabilimenti.

Uffici principali.

Uffici secondari.

Ricevitorie.

Agenzie.

Collettorie.

Posti telefonici.