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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 578

Che autorizza il Ministero delle poste e telegrafi a concedere ad Agenzie private di corrieri, commissionari e spedizionieri la facoltà di eseguire per conto di terzi il trasporto e la distribuzione di pacchi. (023U0578)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-6-1923 al: 18-8-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto del 10 febbraio 1901, n. 120, e successive modificazioni;
Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È riservata allo Stato la privativa del trasporto e della distribuzione nell'interno del Regno e per l'estero, di pacchi o piccoli colli, nel limite di peso di chilogrammi venti.