stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 576

Che estende alle nuove provincie le disposizioni vigenti nel Regno in materia di stato giuridico ed economico dei militari del Regio esercito e della Regia marina. (023U0576)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-4-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1




Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed estesi:

1° le leggi 2 luglio 1896, n. 254, 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301, ed il regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, sull'avanzamento nel R. esercito;

2° la legge 18 luglio 1912, n. 806 e il regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

3° la legge 17 ottobre 1881, n. 435, che istituì la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del Regio esercito e il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per l'esecuzione della legge medesima;

4° la legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituì la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali del R. esercito, e il R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'esecuzione della legge medesima;

5° la legge 25 giugno 1911, n. 617, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa, e il regolamento per l'attuazione della legge stessa approvato con R. decreto 28 luglio 1911, n. 894;
6° la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

7° i Regi decreti-legge 20 aprile e 3 giugno 1920, nn. 458 e 710, relativi alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito per riduzione di ruoli organici;

8° il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito approvato con R. decreto 25 luglio 1907.