stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 350

Concernente le Giunte di vigilanza sui Regi Istituti nautici. (023U0350)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-4-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È istituita presso ciascun Istituto Nautico una Giunta di vigilanza la quale viene costituita: dal preside dell'istituto o da chi ne fa le veci; da due commissari governativi nominati dal Ministero della marina e scelti possibilmente fra gli ufficiali della Regia marina e delle Capitanerie di Porto; di un terzo commissario nominato dalla Provincia ed infine di un quarto commissario nominato dal Comune.

Ove la Camera di commercio od altri Enti contribuiscono alle spese ed all'incremento dell'Istituto, vista l'importanza del contributo, può loro concedersi per decreto del Ministro della marina, che abbiano un Commissario nella Giunta.

La scelta dei commissari eletti dalla Provincia e dal Comune o da altri eventuali Enti contribuenti, deve cadere su persone che appartengono per professione o per ufficio al ceto industriale o commerciale marittimo della Regione.

I Senatori del Regno e i Deputati al Parlamento non possono far parte della Giunta di vigilanza.

Non possono altresì essere membri elettivi della Giunta di vigilanza i discendenti od ascendenti, suocero o genero, fratello o cognato di alcuno dei professori dell'Istituto; né le persone appartenenti o preposte alle scuole secondarie o ad altre scuole di pari grado o di grado inferiore, né gli insegnanti privati, anche se siano delegati dai corpi morali nel cui seno si devono scegliere i membri della Giunta anzidetta.