stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 615

Che autorizza il mantenimento in servizio del personale avventizio presso la Corte dei conti. (023U0615)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  17-4-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 concernente delegazione, di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;
Ritenuto che per l'adempimento delle funzioni di riscontro sulle contabilità militari relative al periodo bellico e sui servizi di assistenza militare e delle pensioni di guerra è necessario che presso gli uffici della Corte dei conti seguitino a prestare servizio, finchè non sia diversamente disposto, impiegati o agenti subalterni avventizi, ufficiali e militari di truppa in numero non superiore a quello complessivo attuale di 213;
Considerato che allo scopo di conseguire, ove del caso, una rilevante economia sulla spesa occorrente per il personale è utile consentire che ai militari siano sostituiti in tutto o in parte impiegati e agenti subalterni avventizi;
Udito il consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




Il Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze è autorizzato a mantenere in servizio presso gli uffici della Corte dei conti impiegati ed agenti, subalterni avventizi, ufficiali e militari di truppa promiscuamente in numero corrispondente alla necessità dei servizi e non superiore nel massimo a quello complessivo attuale di 213.