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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 597

Che stabilisce nuove norme d'incompatibilità da parte dei ricevitori e dei gestori delle agenzie dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica ad esercitare determinati incarichi, professioni, impieghi od industrie. (023U0597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il Regio decreto-legge del 2 ottobre 1919, numero 2100, riflettente l'ordinamento per il personale delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche degli agenti rurali;
Riconosciuta l'opportunità, per meglio assicurare il regolare funzionamento dei servizi postali ed elettrici ed anche per impedire il cumulo in una stessa persona di troppi incarichi notevolmente redditizi, di disciplinare con nuove norme l'incompatibilità da parte dei ricevitori ad esercitare determinati incarichi, professioni impieghi od industrie;
Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I ricevitori ed i gestori delle agenzie dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, possono esercitare qualsiasi incarico, professione, impiego, industria o commercio che a giudizio del Consiglio di amministrazione non contrasti con gli interessi della pubblica Amministrazione o non impedisca loro di assicurare con la propria presenza e con la propria attività il buon funzionamento ed incremento dei servizi.

In casi speciali il Consiglio di amministrazione potrà subordinare l'autorizzazione di cumulare l'incarico con occupazioni estranee previa riduzione della retribuzione sino al limite massimo del 50%.