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REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 600

Che reca disposizioni per la emissione dei buoni del tesoro novennali. (023U0600)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915, relativa all'emissione dei buoni del tesoro a nove anni;
Visto il Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che modifica la legge stessa;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




In esecuzione della legge 6 luglio 1922, n. 915, e del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, è autorizzata la emissione di una prima serie di buoni del tesoro novennali al portatore, pel valore nominale di un miliardo di lire.

L'emissione avrà inizio il giorno 2 aprile 1923.

Questa prima serie di buoni novennali è destinata alla sostituzione dei buoni triennali e quinquennali di scadenza al 1° aprile 1923 e alla sostituzione dei buoni ordinari estinti senza rinnovazione dalla data di pubblicazione della legge 6 luglio 1922, n. 915, in poi.

I buoni frutteranno l'interesse annuo del 5% con esenzione da ogni imposta e tassa presente o futura.

L'interesse sarà pagabile in due rate semestrali posticipate al 15 maggio e al 15 novembre di ciascun anno.

Inoltre concorreranno ai premi stabiliti nell'annessa tabella, i quali verranno estratti a sorte pel 15 maggio e 15 novembre di ciascun anno a partire dal 15 maggio 1923, nei termini e con le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze.