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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 569

Relativo al concorso del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale nel finanziamento di lavori pubblici nella provincia di Zara. (023U0569)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;
Visto il Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 209, che estende ai territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul collocamento e sulla disoccupazione;
Vista la legge 21 febbraio 1923, n. 281, concernente gli accordi e le convenzioni conclusi fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, in esecuzione delle stipulazioni di Rapallo del 12 novembre 1920;
Visto il Regio decreto 31 agosto 1921, n. 1269, relativo alla sistemazione amministrativa per le nuove Provincie;
Considerato che per effetto degli anzidetti accordi e convenzioni viene a manifestarsi nel territorio della provincia di Zara una speciale situazione nei riguardi della disoccupazione, a fronteggiare la quale è necessario ed urgente favorire l'esecuzione di lavori pubblici;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del prefetto della provincia di Zara, è autorizzato a concedere sussidi e contributi, fino alla concorrenza della somma di lire trecentomila, da prelevarsi dal fondo di cui all'art. 10 del Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 209, allo scopo di favorire l'esecuzione di lavori di pubblica utilità, che rivestano carattere d'urgenza e possano dare impiego alla mano d'opera disoccupata della Provincia suddetta.