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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 566

Che stabilisce la competenza a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti relativi alle nomine provvisorie, alle supplenze, ai congedi, alle aspettative alle assegnazioni di classi, ai certificati di servizio ed allo stato giuridico ed economico dei maestri elementari. (023U0566)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I provvedimenti dell'autorità scolastica riguardanti le nomine provvisorie e le supplenze, i congedi e le aspettative, le assegnazioni di classi e i certificati di servizio dei maestri elementari sono definitivi.