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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 563

Che istituisce assegni da concedersi ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi, presso Università, Istituti superiori e scuole di belle arti rispettivamente dell'estero e del Regno. (023U0563)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Entro il limite di lire duecentomila (L. 200.000) annue il Ministro dell'istruzione pubblica è autorizzato a concedere assegni ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso Università, Istituti superiori e scuole di belle arti rispettivamente dell'estero e del Regno.