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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 568

Che estende ai territori annessi al Regno, con alcune modificazioni, le vigenti disposizioni in materia di Casse di risparmio. (023U0568)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che approva il Trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia;
Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che approva il Trattato di Rapallo concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei serbo-croati-sloveni;
Viste la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) sull'ordinamento delle Casse di risparmio ordinarie e la legge 17 luglio 1898, n. 311 che la modifica;
Veduti il R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sulle Casse di risparmio ordinarie, il R. decreto 13 novembre 1898, n. 541, che modifica il precedente e il Regio decreto 6 giugno 1889, n. 3390 (serie 3ª parte supplementare) che fissa il contributo delle Casse di risparmio per la pubblicazione ufficiale degli atti che la concernono;
Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente la sistemazione politica e amministrativa delle nuove Provincie;
Visto il decreto 20 novembre 1922 di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, col quale vengono passati alla diretta trattazione del Ministero per l'industria e il commercio gli affari di sua competenza riguardanti le nuove Provincie, trattati in precedenza dall'Ufficio centrale per le nuove Provincie;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri delle finanze e della giustizia e degli affari di culto;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese, con le modificazioni e le modalità di cui nel presente decreto, e in quanto non siano ad esse contrarie, le disposizioni della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª) sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio, modificata dalla legge 17 luglio 1898, n. 311; del R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio modificato dal R. decreto 13 novembre 1898, n. 541; e dal R. decreto 6 giugno 1889, n. 3390 (serie 3ª parte supplementare) che fissa il contributo dello Casse di risparmio per la pubblicazione ufficiale degli atti che lo concernano.