stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 562

Che approva il regolamento per l'esecuzione degli articoli 6, 7 e 8 del R. D. L. 8 giugno 1921 n. 1573, relativi ai titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie alloglotte delle Nuove Provincie del Regno. (023U0562)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-4-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA
Udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Per la esecuzione degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, che estende alle scuole medie di lingua italiana delle Nuove Provincie, la validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento richiesti nel Regno, è approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma. addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.