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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 330

Col quale viene stabilito il trattamento economico del personale insegnante delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. (023U0330)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1710;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le tabelle A, B, C, annesse al R. decreto 14 agosto 1920, n. 1846, recanti gli stipendi degli insegnanti ordinari e straordinari delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C, annesse al presente decreto.