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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 577

Contenente norme per il pagamento dei debiti dei Comuni verso i Consorzi provinciali granari e dei debiti dei Consorzi verso lo Stato, nonchè norme per la devoluzione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi e per l'accollo delle perdite. (023U0577)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1923.
Il presente Regio Decreto è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione "477".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA
Visto il decreto del commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi 20 novembre 1920, relativo all'ordinamento dei Consorzi provinciali granari;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1921, che stabilisce le modalità della liquidazione dei Consorzi suindicati;
Visto l'art. 4 del decreto predetto, col quale si fa riserva di emanare le norme per la erogazione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi;
Ritenuta la opportunità di emanare le norme per la sistemazione dei rapporti di debito e credito fra i Comuni ed i Consorzi granari e fra questi e lo Stato, nonché quelle per la erogazione di tali utili e per l'accollo delle perdite;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ai Comuni del Regno che si trovano nella impossibilità di far fronte con i mezzi ordinari del bilancio al pagamento del loro debito verso i Consorzi provinciali granari è concesso di provvedervi in un termine non superiore a quindici anni mediante versamenti rateali ad annualità costante comprensiva della quota di capitale e degli interessi calcolati al tasso legale civile, da effettuarsi con delegazioni della sovraimposta fondiaria o di altri cespiti di entrata comunale dati in riscossione all'esattore delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Entro il suddetto limite, il periodo di ammortamento è fissato in relazione alla entità del debito ed alla condizione finanziaria del Comune, nei modi di cui all'art. 4.