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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 509

Che modifica alcuni articoli del regolamento 13 novembre 1919, n. 2431, sulla istruzione media commerciale. (023U0509)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto il regolamento generale per l'istruzione media commerciale, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli articoli 44, 46, 82 ed 85 del regolamento generale per la istruzione media commerciale approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2431, sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

Art. 44. - In tutte le Regie scuole commerciali l'anno finanziario comincia con il 1° luglio e termina con il 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 46. - Il bilancio preventivo, deliberato dai Consiglio di amministrazione, deve essere inviato al Ministero per l'approvazione, non oltre il 31 maggio.

Al bilancio preventivo deve essere unita copia del verbale di deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente. Deve pure essere, separatamente, allegato un esatto elenco di tutto il personale con la indicazione per ciascuno dello stipendio e degli altri assegni o indennità di qualsiasi natura che si presume esso dovrà percepire durante l'esercizio.

Il conto consuntivo con i relativi documenti giustificativi deve essere inviato al Ministero per l'approvazione non oltre il mese di settembre.

Al conto consuntivo deve essere unita copia del conto corrente esistente presso l'Istituto cui è affidato il servizio di cassa.
Tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'Istituto predetto.

In caso di ritardo alla presentazione dei bilanci e dei rendiconti annuali il Ministero, farà procedere di ufficio alla compilazione di tali documenti. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico del bilancio della scuola, salvo rivalsa, ove ne sia a il caso, a carico di coloro cui debba imputarsi il ritardo.

Art. 82. - I concorsi per i posti di direttore, di insegnante, di segretario-economo e di applicato di segreteria, sono giudicati da Commissioni scelte e nominate dal Ministro per l'industria e il commercio e composte come segue:

a) per il posto di direttore: di tre membri che siano o siano stati direttori di un Istituto o Scuola di grado superiore a quella per cui viene aperto il concorso;

b) per i posti di insegnante: di tre membri da scegliersi fra i professori che insegnino o abbiano insegnato in Istituti o Scuole, almeno di eguale grado, la materia della cattedra messa a concorso o una materia affine, o fra le persone che, nella stessa materia, o in una materia affine, siano venute in meritata fama.

c) per i posti di segretario-economo: di tre membri, dei quali uno scelto fra i funzionari del Ministero di grado non inferiore a capo sezione; uno fra i professori di materie contabili di Istituti o scuole commerciali; uno, infine, nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto o Scuola interessata;

d) per i posti di applicato di segreteria: di tre membri, dei quali, uno sarà il direttore dell'Istituto o scuola o chi per esso; uno scelto dal direttore stesso; uno, infine, designato dal Ministero.

Ai concorsi di cui ai commi a) e b) il Consiglio di amministrazione dell'Istituto o scuola interessata, può, ove lo creda, ed a proprie spese, far assistere un proprio rappresentante, senza voto deliberativo.

Coloro che, invitati a far parte delle Commissioni predette, non abbiano, entro dieci giorni dalla comunicazione, dichiarato di accettare l'incarico, saranno considerati come rinuncianti e sostituiti.

Art. 85. - Gli esami di concorso hanno luogo:

a) per i posti di direttore: per titoli, giusta le disposizioni dell'art. 100 del presente regolamento;

b) per i posti di insegnante: per titoli e per esami. Questi ultimi consistono sempre di una lezione la quale, a giudizio discrezionale della Commissione giudicatrice, può essere integrata da prove scritte o da prove pratiche di laboratorio. Le prove scritte hanno preferibilmente luogo quando si tratti di concorsi per insegnanti di lingue straniere; della computisteria e ragioneria; della tecnica commerciale. Le prove pratiche di laboratorio quando si tratti di concorso per l'insegnamento della merceologia;

c) per i posti di segretario-economo: per titoli e per esami.
Questi vertono sulle materie indicate dal seguente art. 87, alle quali si aggiunge la dattilografia:

d) per i posti di applicato di segreteria: per titoli o per esimi. Questi consistono in prove scritte di italiano e di aritmetica secondo i programmi delle Regie scuole Commerciali di secondo grado e in prove di calligrafia e di scrittura a macchina.

Per i concorsi di cui ai commi c) e d) è titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Gli esami di concorso ai posti di direttore, di insegnante e di segretario-economo sono sempre tenuti presso il Ministero: quelli per applicato hanno luogo di regola, presso l'Istituto o Scuola interessata.

È dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno gli esami.

Chi non si presenti nei giorni fissati per le prove o manchi ad una di queste perde ogni diritto e la sua assenza viene considerata come rinuncia al concorso.