stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 402

Che reca le norme per i pagamenti dovuti allo Stato e quelli dovuti dallo Stato a mezzo del servizio dei conti-correnti ed assegui postali. (023U0402)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  11-4-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VTTTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1917, n. 1451, col quale fu istituito il servizio dei conti-correnti ed assegni postali;
Visto il R. decreto 9 maggio 1918, n. 622, approvante il regolamento di esecuzione del servizio stesso;
Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




I pagamenti dovuti allo Stato e quelli dovuti dallo Stato a qualsiasi titolo, possono essere fatti a mezzo del servizio dei conti-correnti ed assegni postali nei casi e con le modalità stabilite da ciascuna Amministrazione mediante decreto Ministeriale di concerto coi Ministri per le finanze e per le poste.