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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 551

Che approva una nuova tariffa delle tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie e caffè. (023U0551)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri dell'interno e dell'industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Con effetto dal giorno 1° aprile 1923 le tasse di che alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 6 e a), b), c) e d) dell'art. 7 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 167, sono sostituite dalle tasse stabilite con la tariffa annessa al presente decreto.

Restano in vigore le disposizioni dei citati articoli e quelle in essi richiamate, comprese le disposizioni degli articoli 81 ad 87 del testo unico della legge di bollo e le disposizioni degli articoli 8, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 167, e successive, in quanto non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto, salve le disposizioni che verranno in seguito emanate in rapporto alla competenza per la definizione dalle contravvenzioni.