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REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 547

Che abroga la devoluzione ai possessori di titoli nominativi della maggior tassa di negoziazione dovuta sui titoli al portatore. (023U0547)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico

Con effetto dal primo gennaio 1923 le disposizioni di che all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 300, ad eccezione di quella contenuta nel penultimo comma, sono abrogate.

Il presente articolo è applicabile anche nei territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE,

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.