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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 534

Che ammette a dazio, ed in esenzione dalla tassa di vendita, il petrolio importato per essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli. (023U0534)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-4-1923 al: 7-2-1924
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per l'agricoltura; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1




È data facoltà al Ministro delle finanze di autorizzare, in via di esperimento, fino al 31 dicembre 1923, l'applicazione del dazio ridotto di lire oro 10 il quintale e l'esenzione dalla tassa di vendita, per il petrolio importato per essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dallo stesso Ministro delle finanze, di concerto con quello per l'agricoltura.