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REGIO DECRETO 25 febbraio 1923, n. 521

Che modifica il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401. (023U0521)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette;
Ritenuta la necessità di mettere in correlazione l'art. 75 di detto testo unico con le disposizioni degli articoli 5 e 24 dello stesso testo unico;
Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Nell'art. 75 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, sono soppresse, al secondo comma le parole «firmati dal prefetto e . .
. », che seguono le altre: «La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi».

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presento decreto, munito del sigillo dello Sato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.