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REGIO DECRETO 18 febbraio 1923, n. 470

Che reca modificazioni ed aggiunte alle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose nelle ferrovie dello Stato. (023U0470)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le condizioni e le tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato approvate col R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585;
Udito il commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad apportare nelle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose approvate col R. decreto 12 novembre 1921, n. 1585, le modificazioni ed aggiunte risultanti dall'allegato foglio vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. (1).
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(1) Gli allegati verranno pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.