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REGIO DECRETO 18 febbraio 1923, n. 518

Concernente l'assimilazione economica, rispetto alle corrispondenti categorie del Regno, del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica proveniente dal cessato regime. (023U0518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al personale sanitario dei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio al 1° luglio 1920 e riammessovi successivamente in quanto lo stesso sia stato assunto sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio sono estesi provvisoriamente ed ai soli fini dell'assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del Regno:

a) il sistema del ruolo aperto in conformità alle annesse tabelle ed alle norme contenute negli articoli seguenti;

b) le disposizioni concernenti le indennità di rischio professionale per le categorie che ne sono provviste;

c) le disposizioni dell'art. 40 (comma 3) del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di periodo spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle per il quadro al quale sono assegnati.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutti gli impiegati l'indennità caro-viveri, di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, num. 1324, ed al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, fino a tanto che detta indennità sarà corrisposta al similare personale del Regno.

Spetta inoltre ai medesimi, a decorrere dal 1° marzo 1921 e fino al 31 marzo 1922, l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14, comma 1°, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, salvo che si tratti di impiegati i quali conservino, a termini dell'articolo 5 del presente decreto, un assegno personale da assorbirsi, nel qual caso il compenso mensile sarà corrisposto solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Per tutto il resto rimane fermo il vigente ordinamento sullo stato giuridico del detto personale fino a che non siasi provveduto alla revisione di esso, anche per quanto concerne le norme e la liquidazione delle pensioni.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze delle indennità di missione e competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.