stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 400

Riguardante l'applicazione della tariffa di categoria C, di abbonamento al telefono pei giornali, giornalisti ed agenzie di notizie. (023U0400)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  6-4-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La tariffa telefonica di categoria C, di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824, è accordata anche ai giornali quotidiani non politici, ai loro direttori e vice direttori, amministratori e vice amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo.