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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 410

Concernente le nuove tabelle degli stipendi del personale di laboratorio delle scuole industriali. (023U0410)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la leggo 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;
Visti i RR. decreti 30 settembre 1922, n 1290 e 3 dicembre 1922, n. 1596, che modificano le tabelle degli stipendi degli insegnanti e del personale delle scuole medie di Stato;
Vista la legge 12 agosto 1922, n. 1169, concernente la proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923;
Considerato che, mentre il personale titolare direttivo insegnante, di amministrazione e di servizio è equiparato nel trattamento della legge 20 febbraio 1921, R. 175, e dalla tabella A annessa al corrispondente personale delle RR. scuole medie e viene quindi a percepire automaticamente i benefici della nuova tabelle di quest'ultimo personale, il personale titolare di laboratorio contemplata dalla tabella B annessa alla stessa legge non godrebbe di alcun proporzionale beneficio ovo non si modificasse la detta tabella;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La tabella B annessa alla legge 20 febbraio 1921, n. 175, riguardante il personale titolare di laboratorio delle R. scuole industriali è così modificata:

Stipendio iniziale (con sette aumenti quadriennali di L. 700).

Capi d'arte e capi laboratorio delle scuole industriali di 1° grado:

Sezione maschile, L. 6000.

Sezione femminile, L. 5500.

Capi officina, capi d'arte e capi laboratorio delle scuole industriali di 2° grado:

Sezione per meccanici-elettricisti e per industrie artistiche, L.
6500.

Sezioni per industrie femminili, L 6000.

Capi officina, capi laboratorio e capi tecnici per scuole di 3° grado, L. 7000.