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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 328

Che reca le norme per la concessione ad Enti pubblici o privati del servizio dei casellari postali. (023U0328)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  5-4-1923 al: 30-6-1926
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 1 del Testo Unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e l'articolo 43 del Regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Ritenuto che il servizio delle caselle per la corrispondenza postale in arrivo è da comprendersi fra le operazioni di distribuzione che costituiscono privativa dell'Amministrazione delle poste;
Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il Ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato a concedere ad Enti od a privati, che ne facciano domanda e presentino le dovute garanzie, l'esercizio del servizio delle caselle per la distribuzione delle corrispondenze dirette a destinatari diversi che ne abbiano fatta richiesta, con le norme stesse stabilite dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per i servizi delle proprie caselle postali.

I concessionari predetti non possono in ogni caso usufruire degli impianti, dei locali, né del personale della Amministrazione delle poste.