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REGIO DECRETO 8 marzo 1923, n. 515

Che modifica l'art. 47 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693. (023U0515)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio o per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e interim per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il direttore generale o il funzionario di pari grado che sia nominato capo di Gabinetto conserverà l'obbligo di esercitare le funzioni di cui all'art. 47 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, ma per il disbrigo di ogni altro affare inerente al suo ufficio di ruolo, gli sarà nominato un coadiutore, a norma del comma 2° dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, al quale coadiutore sarà corrisposta in tutto o in parte l'indennità di carica di cui al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.