stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 febbraio 1923, n. 497

Che approva la nuova tariffa della tassa sul commercio temporaneo e girovago per la Camera di commercio di Cuneo. (023U0497)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  4-4-1923 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 44 e 45 della legge 20 marzo 1910, 121;
Visti i Regi decreti 22 aprile 1909, n. CLXII (parte supplementare), e 10 luglio 1910, n. CCLX (parte supplementare); relativi all'applicazione della tassa sugli esercenti temporanei e sui venditori girovaghi nel distretto dalla Camera di commercio e industria di Cuneo;
Vista la deliberazione 24 aprile 1922 della suddetta Camera di commercio;
Udito il parere del Consiglio superiore del Commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La tariffa delle tasse a carico degli esercenti il commercio girovago e temporaneo nella provincia di Cuneo approvata con R. decreto 10 luglio 1910, n. CCLX, è abrogata e sostituita dalla seguente:

a) in tutti i comuni della provincia di Cuneo, gli esercenti temporanei di negozi di stralcio, di bazar, ecc., e di ogni azienda che non sia già iscritta nei ruoli dei contribuenti per la tassa camerale nel distretto, quando l'esercizio avvenga in locali chiusi, pagheranno una tassa di lire 30 (valevole per tutta la Provincia) per il primo mese di esercizio, e di lire 10 per ogni mese o frazione di mese successivo;

b) per il commercio ambulante esercitato in locali aperti con banchi fissi o mobili o con veicoli di superficie non superiore a due metri quadrati, sarà dovuta una tassa di lire 6 per il primo mese di esercizio, e di lire 4 per i mesi successivi. Tale tassa sarà aumentata di lire 3 per ogni due metri quadrati in più della superficie indicata nel precedente alinea per il primo mese e di lire 2 per i mesi seguenti;

c) sono esenti dal pagamento delle sopradette tasse:

1° i negozi di stralcio dipendenti da liquidazioni, aperti dai commercianti stabili nella stessa località dei propri esercizi;

2° i venditori di ghiottonerie, di dolciumi, e in genere coloro la cui merce non supera il valore di lire cinquanta;

3° i venditori girovaghi che esercitano il loro commercio con banchi fissi o mobili nei giorni di fiera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.