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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 441

Che estende alle nuove Provincie le disposizioni legislative e regolamentari sulle acque minerali e sugli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini. (023U0441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati:

a) le disposizioni del capo IV e degli articoli 13 e 14 della legge 16 luglio 1916, n. 947, circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini;

b) il regolamento per l'esecuzione delle cennate disposizioni, approvato con R. D. 28 settembre 1919, n. 1924.