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REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 425

Che reca norme relative alla nomina ed alle funzioni degli ispettori onorari per le opere integrative della scuola. (023U0425)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Nei vari Comuni del Regno saranno nominati con R. decreto ispettori onorari per le opere integrative della scuola.

I detti ispettori onorari durano in ufficio un triennio, ma possono essere confermati.