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REGIO DECRETO 11 febbraio 1923, n. 389

Che modifica l'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1919, n. 1784, sul pagamento degli assegni di invalidità di X categoria. (023U0389)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio o per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1919, numero 1784, che fa obbligo ai Corpi militari di effettuare il pagamento degli assegni di invalidità di X categoria sui fondi delle proprie anticipazioni, salvo poi a chiederne rimborso, mediante rendiconti trimestrali, al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;
Ritenuto che, per l'avvenuta soppressione del capitolo «spese per la guerra» nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, è cessata la possibilità di fare anticipare dall'Amministrazione militare le somme occorrenti pel pagamento di detti assegni, per i quali esiste invece apposito fondo fra gli stanziamenti relativi ai servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra;
In virtù della delegazione dei poteri conferiti Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 2 del citato Regio decreto 18 settembre 1919 è sostituito il seguente:

«I Corpi militari effettueranno i pagamenti sui fondi che il Ministero delle finanze (servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra) anticiperà con gli stanziamenti del suo bilancio.

Delle anticipazioni per tale modo ricevute i Corpi stessi invieranno appositi rendiconti trimestrali al predetto Ministero».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DIAZ.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO