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REGIO DECRETO 4 marzo 1923, n. 493

Riguardante l' avanzamento a scelta di taluni gradi di ufficiali in S. A. P. (023U0493)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-3-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1913, n 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;
Vista la legge 21 marzo 1915, n. 301, che porta aggiunte e varianti alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Al comma a) dell'art. 1 della legge 21 marzo 1915, n. 301, sull'avanzamento nel R. esercito, è sostituito il seguente:

I tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono avere superato una prova scritta di cultura generale, una prova scritta di cultura professionale d'arma ed un esperimento pratico con le truppe.

Il Ministero della guerra determinerà le modalità relative.