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REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 152

Che estende ai territori annessi al Regno le tasse sulle concessioni governative. (023U0152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-4-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 (art. 4) e 19 dicembre 1920, n. 1778 (art. 3) ;
Visto il R. decreto 10 dicembre 1922, n. 1668, in forza del quale sono state estese ai territori annessi alcune disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative di cui al testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, allegato C, nonché talune voci della tariffa annessa al R. decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163 (allegato F);
Visti i Regi decreti 20 gennaio 1921, n. 425, e 29 settembre 1921, n. 1399, coi quali sono state estese ai territori annessi le tasse di concessione governativa relative alla produzione cinematografica ed al trasporto delle salme;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia ed affari di culto, per i lavori pubblici e per l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A complemento delle norme in materia di tasse di concessioni governative portate dal R. D. 10 dicembre 1922, n. 1668, sono estese ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 :

a) le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 10 e 11, 14, 16, 18 a 21 e 23 della legge per le tasse sulle concessioni governative T. U. 6 gennaio 1918, n. 135, allegato C;

b) la tabella B (diritti di segreteria) allegata al T. U. medesimo;

c) Le seguenti voci della tariffa approvata col R D. legislativo 21 novembre 1919, n. 2163, allegato F con le modifiche apportatevi dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, e dal R. D legislativo 16 ottobre 1921, n. 1722;

I) da 1 a 9: Cittadinanza e stato civile.

II) da 10 a 11: Enti morali.

IV) 15 (lett. a) e capoverso): Armi e caccia.

V) 20 e 20-bis: Teatri e spettacoli pubblici (relative alla rappresentazione di pellicole cinematografiche ed alla revisione di copioni o scenari).

VI) da 23 a 27: Sanità e pubblica sicurezza (comprese le tasse sul trasporto salme).

VIII) da 32 a 41: Commercio ed industria.

IX) da 42 a 44: Proprietà industriale.

X) 45: Diritti d'autore.

XI) da 46 a 52: Opere pubbliche.

XII) da 50 a 57: Acque pubbliche.

XIII) 58 e 59: Spiaggia e lido del mare.

XIV) 60 e 62: Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti.

XV) 63: Solo per quanto concerne i R. Placet.

XVI) 65 : Professioni arti e mestieri (Autorizzazioni all'apertura ed esercizie di una farmacia).