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REGIO DECRETO 18 febbraio 1923, n. 482

Che apporta modificazioni al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato. (023U0482)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-3-1923 al: 30-11-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 11 del R. D. 30 settembre 1922, n. 1290 è aggiunto il seguente comma:

«La disposizione del presente articolo si applica anche quando il grado precedentemente ricoperto dal funzionario sia di categoria diversa».