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REGIO DECRETO 14 gennaio 1923, n. 480

Che stabilisce la misura del contributo dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, per i mesi di gennaio e febbraio 1923. (023U0480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-3-1923 al: 25-4-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, numero 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;
Veduta la deliberazione adottata dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 29 dicembre 1922, di rinviare di due mesi la determinazione del contributo per l'anno 1923, in considerazione dell'attuale stato dell'industria zonfifera siciliana e di chiedere frattanto l'applicazione del contributo stabilito per l'anno 1922;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La misura del contributo per i mesi di gennaio e febbraio 1923, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, è stabilita in lire dieci per tonnellata di zolfo.