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REGIO DECRETO 18 febbraio 1923, n. 464

Con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato regime che siano stati sospesi o esonerati dal servizio, o ai quali sia stata negata o revocata la conferma in servizio provvisorio. (023U0464)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-3-1923 al: 30-6-1924
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno e ad interim per gli affari esteri, di concerto col Ministro delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli impiegati ed agenti del cessato regime che abbiano acquistata la cittadinanza italiana, i quali siano stati comunque, sospesi od esonerati dal servizio, e coloro ai quali sia stata negata o revocata, anche in applicazione dell'articolo 1 del Regio Decreto 18 febbraio 1923, n. 440, la conferma o riassunzione in servizio provvisorio sono considerati collocati in pensione col giorno in cui venne a cessare la loro attività.

Il trattamento di riposo di cui al precedente comma, determinato in corone secondo le disposizioni del cessato regime, sarà ridotto in lire in base al ragguaglio dell'80 per cento tanto per la pensione, quanto per gli assegni di caro-viveri, per i pensionati diretti, e in base al ragguaglio dell'80 per cento per la pensione e del 70 per cento per gli assegni di caro-viveri, per quanto si riferisce alle pensioni indirette.

In nessun caso la pensione, con gli assegni di caroviveri, potrà superare l'importo netto corrispondente alla pensione massima, diretta o indiretta, di cui al Regio Decreto Legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, con i relativi assegni di caro-viveri.

L'eventuale differenza in più tra l'assegno di sostentamento e la pensione è condonata.

Gli assegni di caro-viveri concessi ai pensionati di cui al presente decreto hanno effetto fino al termine di cui all'articolo 5 del R. Decreto 29 dicembre 1921, numero 1964.